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Ultimo aggiornamento il 03/05/2024

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Un'idea di Carlo Meoli

Le vicende baresi di questi giorni fanno fare un balzo indietro di un trentennio nell'Agro. Sì, perché qui abbiamo conosciuto lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata. L'anno nero fu il 1993. In ordine cronologico furono commissariati i comuni di Pagani, Scafati, Nocera Inferiore e Sarno.

Pagani, però, ha un record singolare. E' stato, infatti, il primo comune a essere sciolto per mafia e questo è accaduto per ben due volte. Inoltre nel 2012 arrivò un altro commissariamento (a Scafati il bis ci fu nel 2017). La seconda mazzata per Pagani fu di fatto consequenziale all'arresto nel 2011 dell'ex sindaco Gambino, assolto poi dall'accusa di camorra e attualmente esponente di spicco di Fdi. Sotto certi aspetti ancora più clamoroso è il caso di Scafati. Anche qui il secondo scioglimento era collegato alle discusse frequentazioni del sindaco forzista Pasquale Aliberti. Ebbene, oggi il sindaco di Scafati è proprio Aliberti. Ovviamente qualcosa nella normativa non funziona. Fu giusto oppure no mandare a casa gli amministratori dell'epoca? Per rispondere a questo interrogativo bisogna dare una scorsa alla normativa. 

 Le regole che stabiliscono l’iter procedurale dell’istituto dello scioglimento è stato introdotto con decreto legge 164 del 31 maggio 1991, poi convertito in legge il 22 luglio del 1991 e modificato più volte sino al 2009. Al centro di tutto è l’articolo 143 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, 267 (Tuel) a disciplinare lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento mafioso. In caso di verifica negativa dei presupposti di legge per disporre tale scioglimento, l’articolo 143, comma settimo, stabilisce che il ministro dell’Interno emani un decreto di conclusione del procedimento, le cui modalità di pubblicazione, sul sito del ministero dell’interno, sono state disciplinate con decreto ministeriale del 4 novembre 2009.

L’iter prevede che sia il prefetto, su input del ministero dell’Interno, a nominare la commissione di accesso e poi a valutare l’eventualità dello scioglimento. Una valutazione che può essere anche indipendente dalle conclusioni delle autorità giudiziarie. Il prefetto può dare avvio alla procedura di scioglimento, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che in questa materia è allargato al procuratore della Repubblica. In Consiglio dei ministri è il ministro dell’Interno che può avanzare la proposta di scioglimento ma sempre previa proposta del prefetto. 

La commissione d’accesso ha ampi poteri: acquisisce gli atti, dispone specifiche audizioni e ne riferisce al prefetto. La relazione finale deve essere consegnata al prefetto entro 90 giorni. Nel momento in cui interviene lo scioglimento di un Consiglio comunale non si dà corso alle elezioni e c’è un’attesa di 18 mesi, prolungabili sino a 24, per tornare al voto. 

Si tratta, quindi, di un procedimento amministrativo e non penale. E' appena il caso di ricordare che, per quanto riguarda l'Agro, solo a Scafati ci fu una inchiesta seguita al primo scioglimento che portò all'arresto dell'ex sindaco Pagano e di alcuni assessori. Chi scrive all'epoca seguì il caso di Nocera. Il decreto di scioglimento era zeppo di errori, a partire da riferimenti cronologici completamente sballati e decontestualizzati. 

Alla fine, se si esclude il primo caso scafatese, non c'erano in molti casi i presupposti per mandare a casa gli amministratori. Certo, la normativa è figlia di una legislazione di emergenza che, come spesso accade in queste circostanze, non brilla per garantismo. 

Forse a Nocera, Pagani, Scafati e Sarno c'erano classi politiche inadeguate, ma dovevano essere mandate a casa dagli elettori, non sulla base di illazioni e sospetti che, quasi sempre, non hanno trovato successivamente nessun riscontro in sede penale. Insomma, l'impressione è che la normativa in materia vada completamente ripensata e, forse, ribaltata.