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Ultimo aggiornamento il 27/03/2024

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Un'idea di Carlo Meoli

Sta facendo discutere molto la proposta del processo penale proposto dal ministro Cartabia. Sulla vicenda che investe l'Agro sede dell'importante tribunale nocerino proponiamo un'analisi del magistrato Roberto Scarpinato apparsa sul Fatto.

 

Alcune modifiche alla legge Bonafede sulla prescrizione, previste nel testo emendato dal governo e approvato dal Consiglio dei ministri, presentano profili di irragionevolezza tali da lasciare stupiti.

Mi riferisco alla disciplina che prevede l’estinzione del processo per improcedibilità dell’azione penale qualora il grado di appello non sia definito entro due anni e quello di Cassazione in un anno, e ciò a prescindere dai termini di prescrizione del reato e dalla durata del primo grado. Così anche per reati per i quali il codice penale prevede un termine di prescrizione molto lungo in considerazione della loro gravità e che sono stati definiti in primo grado in pochi mesi per direttissima o con giudizio immediato, viene sancita l’improcedibilità malgrado sia decorsa una frazione di tempo – pari nel minimo a 2 anni e un giorno – molto inferiore al tempo di prescrizione e a quello ritenuto ragionevole dalla legge Pinto per la definizione dei processi. Si perviene in tal modo a risultati irrazionali. Un esempio. Poniamo che Tizio, con giudizio direttissimo, sia stato condannato dal Tribunale per rapina con sentenza emanata a distanza di sei mesi dalla data di consumazione del reato. Se in appello la durata del procedimento sfora i due anni, anche di un solo giorno, il processo si estingue con tutte le conseguenze del caso. Non si comprende la logica di tale soluzione. Per il reato di rapina il termine di prescrizione è di 12 anni e 5 mesi, il che significa che lo Stato ha stabilito nel codice penale che occorre il decorso di tale lungo periodo prima che possa considerarsi venuto meno l’interesse pubblico alla individuazione dei colpevoli e alla loro punizione. Come si spiega che lo stesso Stato sancisca nel codice di procedura penale, in palese contraddizione con se medesimo, che tale interesse viene meno dopo appena due anni, sei mesi e un giorno?

Lo stesso dicasi per tanti altri gravi reati: come l’estorsione, che pure si prescrive in 12 anni e 5 mesi; il depistaggio con la distruzione di prove essenziali per l’individuazione di autori di omicidi e stragi, che si prescrive in 15 anni; il disastro ambientale, che si prescrive in 30. Né tale soluzione è giustificabile per l’irragionevole durata del processo, tenuto conto che la “legge Pinto”, che ha introdotto il risarcimento dei danni per quella ragione, prevede che in ogni caso, il termine ragionevole è rispettato se il giudizio viene definito in modo irrevocabile non oltre i 6 anni. A tutto ciò occorre aggiungere che è concreta ed elevata la possibilità che in tali casi e in molti altri il giudizio di appello non possa essere definito in 2 anni. Le Corti di Appello sono ingolfate da una tale mole di processi arretrati da costringerle a mettere in coda i processi sopravvenuti, sicché delle due l’una: o si dà priorità ai nuovi processi falcidiando per improcedibilità i più antichi o, viceversa, si celebrano questi ultimi, assottigliando i termini per la definizione dei nuovi, in buona parte destinati a estinguersi anche se definiti in primo grado in tempi da record. Il che rischia di innescare una spirale perversa disincentivando il ricorso ai riti alternativi in primo grado (patteggiamento allargato e giudizio abbreviato) e puntando tutto sull’improcedibilità in appello, con rischi molto ridotti per i condannati: sino all’ultimo, se proprio si mette male, si può sempre patteggiare in appello tramite il c.d. concordato. Le difficoltà a trovare una soluzione ragionevole e condivisa per la prescrizione, a mio parere, non sono tecniche, ma macropolitiche. Lo dimostra il fatto che il tema della prescrizione è ormai da decenni al centro di uno scontro politico di tale intensità da avere determinato anche il pericolo di crisi di governo, caso unico al mondo. Il sistema penale è lo specchio fedele e la cartina di tornasole di un sistema Paese prigioniero delle tare del suo passato e costretto all’immobilismo o a quella simulazione di movimento che a Napoli definiscono ammuina e consiste nel correre a destra e a manca girando intorno a se stessi e ritornando al punto di partenza. Esiste una quota consistente di società civile, trasversale alle classi sociali e dotata di un forte potere di negoziazione politica, fisiologico in democrazia, che per vari motivi non ha alcun interesse reale a dare vita a un sistema penale che coniughi efficienza e garanzie. In proposito sarebbe necessario un lungo censimento, impossibile nel breve spazio di un articolo. Mi riferisco, per iniziare, alla vastissima e crescente area della “illegalità di sussistenza”: masse popolari condannate all’indigenza che sopravvivono grazie a svariati reati, da quelli contravvenzionali sino a quelli tipici della bassa manovalanza al servizio della criminalità organizzata. Un’illegalità di sistema, sottoprodotto cioè di un sistema che non essendo disposto a pagare gli ingenti costi economici di politiche riformiste e di inclusione sociale, offre, in cambio del mantenimento dello status quo, l’alternativa di una sostanziale tolleranza e convivenza con tale tipo di illegalità, che si realizza in tanti modi. Uno è la sterilizzazione della sanzione penale grazie alla prescrizione di una moltitudine di reati, o con condanne a pene pecuniarie inesigibili per lo stato di indigenza dei condannati e non commutabili in lavoro sociale per mancanza di lavoro, o ancora con misure alternative che consistono nel rispedire i condannati negli stessi inferni sociali che li hanno indotti al crimine. Poi c’è l’amplissima area sociale dell’illegalità di massa – dall’abusivismo edilizio all’evasione fiscale – che più che un problema costituisce una risorsa: un enorme bacino elettorale conteso da tutte le forze politiche. Da qui un diritto penale di pura esibizione muscolare, ma in realtà di programmata inefficienza. E ancora, c’è l’illegalità di ampi settori della classe dirigente: la strumentalizzazione dei poteri pubblici a interessi privati e lobbistici e la predazione sistemica di risorse collettive perpetuano a monte le condizioni che sono a valle alla base dell’illegalità di sussistenza e popolare.

Da qui l’instancabile sabotaggio dell’efficienza del sistema penale condotto da tali settori negli ultimi 30 anni per garantire l’impunità ai colletti bianchi. Obiettivo pienamente realizzato: vedi le statistiche sulla composizione sociale della popolazione carceraria, con una percentuale di colletti bianchi talmente irrisoria da non essere neppure quotata. Due le leve fondamentali, oltre alle depenalizzazioni mirate e alle leggi ad personas: ridurre i termini di prescrizione dei reati e allungare i tempi processuali, creando un “triangolo delle Bermuda” che ogni anno ha inghiottito centinaia di migliaia processi. Dopo l’approvazione della “Bonafede”, il giocattolo si era rotto e il coefficiente di rischio e di costi penali per reati elitari si era pericolosamente alzato. Si sarebbe dovuto abbattere il numero dei reati espungendo dal diritto penale la miriade di reati contravvenzionali in larga misura destinati alla prescrizione dalla brevità dei termini quadriennali; introdurre seri strumenti per incentivare i riti alternativi disincentivando le tecniche dilatorie per lucrare la prescrizione; abbattere i tempi nei limiti della “Pinto” eliminando tempi morti e inutili lungaggini; aumentare le piante organiche della magistratura per assicurare la proporzionalità tra il numero dei magistrati e quello dei procedimenti. Invece si è preferito introdurre alcuni palliativi e tornare al punto di partenza con la facile scorciatoia di abbattere i processi per sopravvenuta improcedibilità. Così la vecchia e salvifica prescrizione del reato uscita dalla porta con la “Bonafede” è rientrata dalla finestra sub specie di prescrizione del processo. Dunque se vogliamo essere realisti, sino a quando il “gioco grande” dietro le quinte resterà quello descritto, il sistema penale è destinato a restare nella sostanza quello che è. L’ordinamento penale vivente del resto è l’ordinamento della realtà risultante dai mutevoli rapporti di forza tra le varie componenti della società e dalle loro reciproche transazioni e compensazioni.